Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 23/01/2002 n. 10

2. All'articolo 36 del testo unico emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, al comma 3 la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.".

3. All'articolo 36 del testo unico emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

5. Con Decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi.". Nota all'art. 8:

- Il testo vigente dell'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal Decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: "Art. 36 (L) (Carta d'identità e documenti elettronici).

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dei quindicesimo anno, devono contenere

a) i dati identificativi della persona

b) il codice fiscale.

3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere

a) l'indicazione del gruppo sanguigno

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla Legge

c) i dati biometrici indicati col Decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

5. Con Decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi.

6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente

articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

7. La carta di identità, ancorchè su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.".

Art. 9.

1. All'articolo 38 del testo unico emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura

b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (L).". Nota all'art. 9:

- Il testo vigente dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal Decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: "Art. 38 (L) (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze).

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura

b) ovvero quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.".

Art. 10.

1. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.

2. Il Decreto di cui al comma 1 fissa la data sino alla quale per l'accertamento di cui al comma stesso si procede in base al regime transitorio previsto dall'articolo 63 delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici stabilite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999, e prorogato, da ultimo, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2001.

3. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa. Nota all'art. 10:

-Si trascrive il testo vigente dell'articolo unico del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001, recante "Differimento del termine che autorizza l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999": "Art. 1.

1. Il termine stabilito dall'art. 63 delle regole tecniche stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999, già differito al 30 settembre 2001, è ulteriormente differito al 31 maggio 2002. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".

Art. 11.

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del testo unico approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, producono gli effetti previsti dagli articoli 6, capoversi 1o, 2o e 3o, e 9 del presente Decreto.

2. I certificatori che, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, risultano iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'articolo 27, comma 3, del testo unico approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono iscritti d'ufficio nell'elenco pubblico previsto dall'articolo 5 del presente Decreto, ed hanno facoltà di proseguire l'attività già svolta o di iniziarne l'esercizio, se non precedentemente avviato, con gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, i certificatori di cui all'articolo 4 sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 28, comma 2, lettere a), c), e), f), g), h) ed i), del testo unico approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In caso di cessazione dell'attività, devono darne preventivo avviso al Dipartimento, comunicando contestualmente la conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. Note all'art. 11:

-Si trascrive il testo vigente dell'art. 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "3. Salvo quanto previsto dall'art. 29, le attività di certificazione sono effet tuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'infor matica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il Decreto di cui all'art. 8, comma 2

a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati

b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche

 

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